APE
Predisposizione di Attestato di Prestazione Energetica in Provincia di Verbania e comuni limitrofi
Regolare iscrizione all' Albo dei Certificatori Energetici della Regione Piemonte al n. 201130, conseguite abilitazioni in seguito alla partecipazione ai corsi per Certificatori qualificati dalla Regione Piemonte
COSA E' LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
La certificazione energetica attesta la prestazione o rendimento energetico di un edificio, cioè il fabbisogno annuo di energia necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, riscaldamento dell'acqua per uso domestico, ventilazione e illuminazione secondo utilizzi standard, dipendente dalle caratteristiche di localizzazione, posizione, isolamento termico e dotazione impiantistica dell'edificio stesso. La certificazione energetica reca anche alcune raccomandazioni per migliorare tale rendimento. Il rendimento energetico di un edificio è espresso da un indicatore fondamentale chiamato indice di prestazione energetica annua per la climatizzazione invernale (misurato in kWh/m² oppure in kWh/m³), che consente una classificazione di merito degli edifici. Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A+, A, B) e grazie alle informazioni riportate sull'attestato di certificazione energetica (ACE), l'utente è in grado di compiere una scelta più consapevole.
VALIDITA' DELL' ATTESTATO
Ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 7 della l.r. 13/2007 e s.m.i., l'attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto.
OBBLIGHI E SCADENZE
La certificazione energetica degli edifici è necessaria:
nel caso di nuova costruzione di edifici;
nel caso di ristrutturazione edilizia agli edifici;
nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari;
nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari.
La redazione dell'attestato di certificazione energetica, nei casi di nuova costruzione (lettera a) e di ristrutturazione degli edifici (lettera b) avviene all'atto di chiusura dei lavori. In questi casi, è il costruttore che ha l'obbligo di far produrre ad un certificatore l'attestato di certificazione energetica; il nominativo del certificatore deve essere comunicato, sempre da parte del costruttore, al Comune competente per territorio entro la data di inizio lavori. Inoltre, per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, l'attestato o una targhetta di efficienza energetica sono affissi in luogo facilmente visibile al pubblico.
In caso di compravendita degli edifici, l'attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore.
In caso locazione degli edifici, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario (locatore) conforme all'originale in suo possesso.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si applica anche ai casi previsti dall'articolo 6, comma 1 quater, del d.lgs. 192/2005 s.m.i. ( a decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale ) ed è affissa, nell'edificio a cui si riferisce, in luogo facilmente visibile per il pubblico.
SANZIONI E CONTROLLI
La l.r. 13/2007 e s.m.i prevede le seguenti sanzioni (articolo 20):
salvo che il fatto costituisca reato, il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale e l'esclusione dall'elenco regionale dei certificatori. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti;
il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla l.r. 13/2007 e s.m.i. (articolo 5), è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale;
il costruttore che non provvede a far produrre l'attestato di certificazione energetica nei casi di nuova costruzione o in quelli di ristrutturazione edilizia è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;
il venditore che non rende disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita l'attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 1.000,00 a 10.000,00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio;
il locatore che non rende disponibile al momento della stipula del contratto di locazione l'attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 500,00 a 5.000,00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.
Per effettuare i controlli la Regione Piemonte si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.); annualmente sono previsti accertamenti e ispezioni a campione in corso d'opera o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità dell'attestato di certificazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale. Anche per gli attestati di certificazione energetica predisposti in occasione di compravendita e locazione sono previsti annualmente controlli a campione sulla loro regolarità.
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