Post date: Nov 29, 2017 11:29:20 PM
manutenzione e controllo degli impianti termici
Vi segnaliamo che la legge regionale 16/2017 all'articolo 78 ha introdotto alcune nuove sanzioni collegate alla corretta manutenzione e al controllo degli impianti termici.
La prima sanzione riguarda il RESPONSABILE DELL'IMPIANTO: se non fornisce al manutentore o all'installatore tutti i dati necessari (POD, PDR, dati catastali, ecc) per la completa compilazione e il conseguente caricamento sul CIT (Catasto Impianti Termici) del Libretto di Impianto e' passibile di una sanzione da euro 100 a euro 900.
Si ricorda che il RESPONSABILE DELL'IMPIANTO e', normalmente, l'occupante a qualunque titolo della unita' immobiliare nel caso di impianto autonomo o l'amministratore nel caso di impianto centralizzato.
La seconda nuova sanzione introdotta , che varia da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 900, e' destinata all'installatore o al manutentore che non provvedono a caricare il Libretto di Impianto nel CIT entro i 60 giorni dalla realizzazione dell'impianto o dalla presa in carico di un impianto esistente.
E' stata inserita anche una sanzione per la scorretta esecuzione e/o il mancato caricamento telematico del REE (Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica) nel CIT entro i 60 giorni dalla sua redazione (documento cartaceo controfirmato dal responsabile dell'impianto). L'importo di questa sanzione varia da un minimo euro 100 ad un massimo di euro 900.
Ulteriore sanzione inserita - da euro 100 a euro 450 - riguarda l'omissione o il mancato rispetto dei termini previsti per le comunicazioni obbligatorie che il Terzo Responsabile deve effettuare alla Citta' Metropolitana o alla Provincia competente, ai sensi del dal DPR 74/2013 all'art.6, comma 5, in tema di:
- delega ricevuta su un impianto termico (obbligo di comunicazione entro dieci giorni lavorativi);
- revoca o rinuncia all'incarico (entro due giorni lavorativi);
- decadenza per mancata rispondenza dell'impianto alle norme vigenti(entro due giorni lavorativi).
Rimangono confermate le altre sanzioni previste nel quadro nazionale di riferimento sulla materia.